L'ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.
I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato l'aggiornamento del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario che recepisce tutte le delibere finora adottate.
Le modifiche apportate riguardano principalmente la formazione individuale (quella non erogata dai Provider) per soddisfare le maggiori esigenze di aggiornamento evidenziate in questi ultimi anni.
La nuova versione del Manuale è entrata in vigore dal 25 marzo u.s.
Tutti gli allegati ai quali si fa riferimento sono scaricabili dal sito di AGENAS
https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
La delibera 6/2024 della CNFC stabilisce la possibilità di acquisire i crediti formativi relativi al recupero del triennio 2020-2022, fermo restando l’effettivo conseguimento entro il 31 dicembre 2023, anche tramite eventi la cui fine è successiva alla suddetta data. Lo spostamento di questi specifici crediti è stato consentito fino al 31 dicembre 2025.
https://ecm.agenas.it/Comunicati/2024/04/24/24042024-delibera-in-materia-di-spostamento-dei-crediti
Più tempo per mettersi in regola: lo prevede il Milleproroghe
I professionisti sanitari avranno tempo sino al 31 dicembre 2023 per mettersi in regola con l’obbligo formativo ECM (Educazione continua in Medicina) del triennio 2020-2022. A prevederlo, il DL Milleproroghe, convertito in Legge dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta. Si prevede inoltre l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023. Prevista, infine, la possibilità di recuperare l’eventuale debito formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019, tramite crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.
https://portale.fnomceo.it/ecm-piu-tempo-per-mettersi-in-regola-lo-prevede-il-milleproroghe/
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 8 novembre 2023, ha approvato la delibera sull’obbligo formativo per il triennio 2023/2025 e sulla possibilità di spostamento crediti al triennio precedente.
L’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni.
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Obbligo_formativo-signed_signed.pdf
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 8 novembre 2023, ha approvato la delibera sulla riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti residenti o che abbiano svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_alluvioni%2020231026-signed.pdf
Determina CNFC del 14.12.2021
Il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione ai professionisti over 70 di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l’attività in modo saltuario mentre, in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione
Per quanto riguarda l’esenzione dall'acquisizione dei crediti ECM per i professionisti che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale - citata nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario lett. o) par. 4.2 - è stato chiarito il termine “saltuariamente”. La Commissione ha inteso definire come saltuaria l’attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.
Se il professionista, collocato in quiescenza, dovesse riprendere l’attività professionale e venisse meno il requisito della saltuarietà, lo stesso sarebbe di nuovo sottoposto all’intero obbligo formativo individuale triennale.
Si riporta di seguito la procedura da utilizzare per la revoca dell'esenzione.
Si comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 07/07/2016, ha deliberato che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti verranno applicate a tutti gli operatori sanitari.
Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.
Resta invariato l'obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario.
Il professionista sanitario può conoscere in qualsiasi momento il numero di crediti formativi maturati e l’assolvimento o meno dell’obbligo formativo con specifica procedura informatica collegandosi al link www.cogeaps.it con utilizzo di SPID o CIE e accedendo al proprio profilo personale.
Può inoltre richiedere al proprio Ordine di appartenenza l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo (certificato rilasciato in marca da bollo da € 16.00).
Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.
Si ricorda che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e 47 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Crediti formativi triennio 2020 – 2022
L’articolo 6, comma 2 ter del decreto legge 8 aprile 2020, è stato recentemente oggetto di un emendamento:
Emendamento 5.06
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. I crediti formativi del triennio 2020- 2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.
L'emendamento è stato approvato, per cui la riduzione non sarà specifica dell'anno 2020 ma una riduzione dell'obbligo formativo individuale del triennio 2020-22 pari a un terzo dell'obbligo stesso. Pertanto, eventuali crediti acquisiti nel corso del 2020 rimarranno comunque validi.