Le attività di Formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Si elencano di seguito le diverse tipologie ricordando che i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento per singola pubblicazione di:
• 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
• 1 credito (se in posizione non preminente)
SPERIMENTAZIONI CLINICHE
I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte
integrante dell’assistenza sanitaria” maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito.
A conclusione di tale attività sono riconosciuti i seguenti crediti:
• 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi
• 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi
• 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.
I crediti verranno attribuiti in base alla dichiarazione del professionista sanitario da cui si evinca l’approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori.
Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione da parte del professionista sanitario della documentazione attestante l’attività svolta.
Ciascun professionista sanitario potrà inserire autonomamente sul portale del COGEAPS i crediti acquisiti mediante le varie modalità di Formazione individuale. Dopo opportuna validazione da parte del COGEAPS sarà possibile visionare il numero di crediti maturati.
I professionisti sanitari che svolgono tale attività in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
La nuova formulazione del giugno 2022 estende e chiarisce meglio le figure interessate:
• i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie. Tra questi rientrano Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti): questa parte rappresenta una nuova apertura;
• il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.
ENTI INSERITI NELLA LEEF (Lista degli Enti Esteri di Formazione)
È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati) fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti dallaCNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). (vedi manuale a fondo pagine)
ENTI NON INSERITI NELLA LEEF
Le attività di formazione individuale svolte all’estero nell’ambito di un programma di formazione professionale continua presso enti non inseriti nella LEEF danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:
a. nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all’estero e non il numero delle ore si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, a un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
b. nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
c. nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione) si applica il criterio delle ore (come da punto b)
d. nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate le informazioni del numero dei crediti e del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.
Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione da parte del professionista sanitario della documentazione attestante l’attività svolta. Ciascun professionista sanitario potrà inserire autonomamente sul portale del COGEAPS i crediti acquisiti mediante le varie modalità di Formazione individuale. Dopo opportuna validazione da parte del COGEAPS sarà possibile visionare il numero di crediti maturati.
Novità giugno 2022
Nell'attività di autoformazione non rientrano soltanto la lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, ma anche di manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.
Altra novità per l’autoformazione contenuta nella delibera della Commissione è l’inclusione dell’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di
perfezionamento e le scuole di specializzazione.
Il numero dei crediti da attribuire sarà valutato, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, secondo la corrispondenza 1h = 1 credito.
I crediti maturabili con questa attività hanno il limite del 20% dell'obbligo formativo (per il triennio 2014 - 2016 la percentuale era del 10%).
Con una seconda delibera la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha voluto valorizzare nell’ambito del sistema ECM i corsi formativi in materia di Good Clinical Practice (GCP), la cui frequenza costituisce requisito indispensabile per la partecipazione ad attività di sperimentazione ai sensi della normativa vigente e riconoscere la frequenza ai suddetti corsi non erogati da provider ECM come fattispecie di formazione individuale nell'ambito dell'Attività di ricerca scientifica, purché in presenza di requisiti minimi funzionali a garantire la qualità di tali percorsi formativi, nonché incentivare la pianificazione dei corsi GCP da parte dei provider
accreditati nel sistema ECM.
All’interno del par. 3.2. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario viene inserito il par. 3.2.3 sui “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica”. Ad essere previsto è che questi siano erogati da:
- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- Società scientifiche.
I programmi devono essere coerenti alle Linee Guida sulla Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento. I professionisti hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, tramite il portale o l’APP del CoGeAPS. L’ammontare dei crediti per la frequenza a questi corsi contribuisce al raggiungimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.
Soltanto i corsi con data inizio a partire dal primo gennaio 2020 saranno riconosciuti nell’ambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2020/2022.