Alla luce del contenuto del c.d. decreto Milleproroghe, l’associazione ANMA (Associazione Nazionale Medici D'Azienda e Competenti) si è attivata per richiedere al Ministero della Salute delucidazioni sull’invio della autocertificazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo formativo ECM del Medico Competente e in data 10 Gennaio è giunta la risposta che ha confermato che, con lo “slittamento” del termine conclusivo del quadriennio formativo al 31 Dicembre 2023, anche il termine per l’invio della autocertificazione è rimandato alla fine del gennaio 2024.
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del T.U.(entrato in vigore il 15.5.2008), dovranno essere conseguiti crediti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
Ciò implica che il medico competente per il restante 30% potrà partecipare ad eventi formativi aventi ad oggetto materie differenti dalla medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. In alcuni casi i medici competenti incontrano delle difficoltà alla partecipazione ad eventi ECM in ragione della diversa specializzazione in loro possesso. Ciò genera una evidente incongruenza sistematica laddove tali professionisti sanitari, da un lato, sono già in rapporto di servizio con enti istituzionalmente preposti allo svolgimento delle attività di cui sopra, dall'altro, ove si avallasse l'impedimento della partecipazione agli eventi ECM ora citati, gli stessi professionisti non potrebbero più svolgere l'attività per cui sono stati assunti.
Pertanto, premesso che si ritiene opportuno consentire ai professionisti sanitari in questione la partecipazione ai corsi di aggiornamento ECM, il Comitato di Presidenza ha ritenuto essere sufficiente che il professionista sanitario "medico competente" produca al "provider" un'autocertificazione in cui attesta il ruolo ricoperto all'interno dell'azienda (Dlgs n. 81/2008) per essere legittimato alla partecipazione sia di corsi specifici e inerenti all'incarico ricoperto che di corsi rivolti ad alti obiettivi e tematiche formati.
La stessa regola va applicata anche ai medici dipendenti INAIL che partecipano ad eventi di medicina legale non essendo possessori del titolo di specialista.
Il Ministero della Salute ha inviato una Circolare che chiarisce alcuni punti controversi riguardanti l’elenco dei medici competenti, l’aggiornamento ECM, ecc.
In particolare si chiarisce che "per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso".
Visualizza la circolare a fondo pagina.
Il medico competente oltre a ricevere la certificazione standard ECM valida per tutti i medici se nel triennio consegue l'obbligo formativo individuale, riceve anche la Certificazione come MC se:
- soddisfa l'obbligo formativo individuale ECM del triennio;
- acquisisce almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale triennale in "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
Si ricorda che tutti i corsi FAD erogati sulla piattaforma FADinMED dal provider FNOMCeO possono a tutti gli effetti essere inseriti nel computo del 70% poichè accreditati per TUTTE le DISCILINE e dunque anche per quella prevista per i Medici Competenti.