Con due sentenze del 2014 la Corte di Cassazione Civile ha riconosciuto l’esonero dall’IRAP per due medici convenzionati con il Servizio sanitario Nazionale che si avvalevano delle prestazioni di un dipendente con mansioni di segreteria. Le due sentenze risultano per la prima volta in controtendenza con precedenti orientamenti e costituiscono un punto di riferimento rilevante per i medici del territorio convenzionati con il SSN.