La CTR della regione Sicilia ha emesso una sentenza con la quale stabilisce la non assoggettabilità all’IRAP di un medico di medicina generale
che ha dimostrato di percepire oltre il 90% dei propri compensi per l’attività convenzionata con il SSN. La sentenza assume maggiore rilievo in quanto è presente nello studio anche una segretaria part-time.