Il Ministero della Salute si è pronunciato sulle presunte incompatibilità di inizio corso.
I Colleghi del Triennio 2020-2023 e quelli del prossimo Triennio 2021-2024 NON dovranno dimettersi dagli incarichi convenzionali PREVISTI DALL’ACN, INCLUSA LA MEDICINA PENITENZIARIA, prima della firma di inizio del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, come da articolo 1 del Decreto del Ministero della Salute del 28/09/2020. Chi ha vinto il concorso di formazione in medicina generale NON deve rinunciare agli incarichi acquisiti prima della data di inizio dei corsi e avranno riconosciute le ore di lavoro come tirocinio pratico.