OMCeO Modena
Riflessione sui requisiti per esercitare la professione medica e odontoiatrica
Cari colleghi L’evolversi del quadro normativo impone alcune riflessioni inerenti la rivalutazione dei requisiti necessari all’esercizio della professione. I requisiti storicamente necessari sono sempre stati identificati nella laurea, abilitazione e iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri. Oggi non possiamo non ricordare che sono stati aggiunti dalle normative vigenti: l’attivazione e la comunicazione della casella PEC all’Ordine di appartenenza e la vaccinazione anti Covid (requisito ad oggi da intendersi come temporaneo fino al 31.12.2021 salvo proroghe). Il presidente Carlo Curatola
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OMCeO Modena
Sospensioni ex art. 4 del DL 44 – 1 aprile 2021
A seguito delle segnalazioni dei nominativi dei colleghi inadempienti all’obbligo vaccinale da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, il Consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena, sta procedendo alla sospensione dagli albi. Ad oggi sono 23 i nostri iscritti interessati da tale provvedimento oltre a 3 provvedimenti di revoca della sospensione per assolvimento dell’obbligo vaccinale. Sono inoltre state accolte due richieste di cancellazione dall’albo a seguito di delibera di sospensione ex art. 4 del DL 44 – 1 aprile 2021.
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Regione Emilia Romagna
Pubblicazione graduatorie provvisorie per la Medicina Generale e la Pediatria di libera scelta
Si comunica, per opportuna conoscenza, che le graduatorie regionali provvisorie per la Medicina Generale e la Pediatria di libera scelta valevoli per l'anno 2022 sono pubblicate nel BUR - parte terza - n.284 del 27 settembre 2021.
Si evidenzia che, così come previsto nell’ACN per la Medicina Generale 18.06.2020 e nell’ACN per la Pediatria di Libera Scelta 21.06.2018, i medici che vorranno presentare istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria avranno a disposizione 15 giorni. Pertanto la scadenza per la presentazione di tali istanze è fissata nel 12 ottobre p.v.
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Ministero della Salute
Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti- COVID-19
Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare “Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”, di seguito consultabile.
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Ministero della Salute
Vaccino Covid raccomandato in gravidanza (nel secondo e terzo trimestre) e durante l’allattamento
Relativamente al primo trimestre, "la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento". La vaccinazione contro il Covid viene inoltre raccomandata per le donne che allattano, senza necessità di sospendere l’allattamento.
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Ministero della Salute
Avvio della somministrazione di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19
Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare “Avvio della somministrazione di dosi ‘booster’ nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”, di seguito consultabile.
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Ministero della Salute
Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020/2023 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazione per l’anno accademico 2020/2021.
L’art. 2, comma 1, stabilisce che “per l'anno accademico 2020/2021, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 13.200 per il primo anno di corso, ed è determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto” Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale del 02.09.2021 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.
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Ministero della Salute
Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2020-2023 e 2021-2024
Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale del 02.09.2021 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto. L’art.1, comma 1, prevede che, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2020- 2023 e al triennio 2021-2024, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della salute 28 settembre 2020. L’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 28 settembre 2020 dispone che: ”Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni di all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, ai sensi dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.
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