Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

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Newsletter n. 4 del 27 gennaio 2023

Newsletter OMCeO Modena

 

 

 

 

Corte di Cassazione – sez. terza penale – Sent. n. 377/2023 

 

Dichiarazioni mendaci agli Ordini professionali

La Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione mendace, recante dichiarazioni non veritiere, presentata agli Ordini professionali integra gli estremi del delitto di falso ideologico di cui all’art. 483 c.p. in quanto si considera resa a pubblico ufficiale, conformemente a quanto statuito dall’art. 76, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000. In particolare, la natura pubblica dell’atto di cui all’art. 483 cod. pen. è stata ravvisata nei casi in cui una specifica norma attribuisca all’atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegandone l’efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero. Con riguardo alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, la natura pubblica dell’atto è desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta ricavabile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti che le due disposizioni in parola assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni; dunque, la stessa legge sulla documentazione amministrativa vuole attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici da cui deriva l’illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che sia falsa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, la natura pubblica della dichiarazione sostituiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 deriva dalla naturale destinazione di tale dichiarazione a provare la verità dei fatti in essa accertati e dalla circostanza, nel caso specifico, che gli Ordini professionali hanno natura di enti pubblici non economici. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa all’Ordine professionale è atto pubblico in ragione della sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in essa affermati e della natura di ente pubblico dell’ente destinatario.

AUTORE: CHIARA DI LORENZO - UFFICIO LEGISLATIVO FNOMCEO 20/01/2023

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Banca Bibliografica “ONE HEALTH”

Progetto rivolto agli iscritti OMCeO Modena

L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena, il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa dell’Università di Modena e Reggio Emilia e la sezione Modenese di ISDE (International Society of Doctors for the Environment) hanno realizzato una collaborazione per il progetto Banca Bibliografica “ONE HEALTH”. Informazioni in merito a cosa prevede il progetto, a chi è rivolto e a come accedere sono disponibili nel link sotto riportato.

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OMCeO Modena

Titoli di specializzazione: obbligo di deposito presso l’Ordine di appartenenza

Si ricorda che il DPR 5 aprile 1950 n. 221 prevede l’obbligo di inserimento nell’Albo dei titoli di specializzazioneQuesti titoli devono essere da te comunicati all’Ordine di appartenenza.
Per facilitare la verifica dei tuoi dati in nostro possesso e procedere ad eventuale integrazione è attiva sul sito OMCeO Modena  l’area riservata agli iscritti.
Accedendo all’area riservata potrai visionare i dati registrati sull’Albo:
-        data e numero di iscrizione all’Albo professionale
-        precedenti iscrizioni presso altri Ordini
-        codice ENPAM
-        indirizzo di residenza, postale e professionale
-        recapiti telefonici
-        stato del pagamento della quota di iscrizione
-        dati relativi ai titoli di laurea, abilitazione, titoli abilitanti, specializzazioni, dottorati e master.

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OMCeO MODENA

Quota di iscrizione

ANNO 2023

Si informano gli iscritti che in questi giorni sono in consegna per posta ordinaria gli avvisi di pagamento relativi alla quota di iscrizione anno 2023 (codice tributo 540 - € 155,00 iscrizione singolo albo  + € 50,00 per contemporanea iscrizione). In caso di mancata ricezione a fine febbraio sarà possibile contattare via mail la segreteria dell’Ordine per richiedere un duplicato. Le domiciliazioni bancarie non sono più attive dal 2020.

ANNI PREGRESSI

Si comunica agli iscritti che non avessero ancora ottemperato al pagamento della quota di iscrizione relativa agli anni antecedenti al 2023, che Agenzia Entrate Riscossioni ha provveduto a notificare le cartelle esattoriali agli indirizzi PEC depositati presso l’Ordine.
Invitiamo i colleghi a verificare sulla propria casella di posta certificata.

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FNOMCeO

Medici in pensione a 72 anni? “Misura inefficace, ma male minore. Occorrono riforme strutturali, investire sui professionisti”

“Medici in pensione a 72 anni? Se l’intento è quello di colmare la carenza di personale, è una misura inefficace. La soluzione vera è quella di rendere attrattivo il sistema”.
Così il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, interviene nel dibattito suscitato dagli emendamenti al Milleproroghe volti a innalzare, in via temporanea, l’età pensionabile dei medici del Servizio Sanitario nazionale.
“Se invece l’obiettivo – aggiunge – è quello di dare una boccata d’ossigeno al sistema, nell’attesa che, tra tre o quattro anni, arrivino i nuovi specialisti e medici di medicina generale che si sono formati grazie all’aumento delle borse, la misura può avere un senso. In ogni caso, meglio un medico ultrasettantenne, ma abilitato e con esperienza, di un medico extracomunitario assunto senza certezza dei suoi titoli, della conoscenza della lingua italiana e non iscritto ai nostri Ordini, o di un altro professionista messo a fare il lavoro del medico”.
Una sorta di “male minore”, dunque, che secondo il Presidente FNOMCeO può essere accettato, a precise condizioni: “la temporaneità, la volontarietà, e l’impegno a migliorare, in questi tre anni, le condizioni di lavoro dei medici, in ospedale e sul territorio”.
“Quella di far lavorare i medici oltre i settant’anni non può diventare la normalità” spiega Anelli, che già nel 2018 aveva, con la campagna di comunicazione sui “medici centenari”, profetizzato la situazione. “Il paradosso dei colleghi dal volto pieno di rughe che, in camice bianco, ci guardavano dai manifesti nelle nostre strade e piazze, voleva sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica sul rischio che, da lì a poco, non ci sarebbero più stati medici a curarci. Ora la finzione è diventata, drammaticamente, realtà e non possiamo girarci dall’altra parte”.
“Quella di aumentare, sino al 2026, l’età pensionabile per i medici del Servizio sanitario nazionale – conclude Anelli – può essere una misura “tampone”, per dare tempo ai nuovi specialisti di formarsi, ma non è la soluzione alla carenza di medici. Metterla in atto senza investire nel sistema, senza riformarlo, sarebbe una politica miope, perché non farebbe che aggravare la situazione; inefficace, perché sarebbe come curare un malato grave con un pannicello caldo; e ingiusta, perché non possiamo chiedere a chi ha già dato tanto ulteriori sacrifici, senza preparare ai giovani un futuro migliore. Occorre una riforma strutturale del sistema, che investa sui medici e sui professionisti, che ne costituiscono la linfa vitale”.

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ECM

Proroga del termine per l'invio della autocertificazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo formativo

Alla luce del contenuto del c.d. decreto Milleproroghe,  l’associazione ANMA (Associazione Nazionale Medici D'Azienda e Competenti) si è attivata per richiedere al Ministero della Salute delucidazioni sull’invio della autocertificazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo formativo ECM del Medico Competente e in data 10 Gennaio è giunta la risposta che ha confermato che, con lo “slittamento” del termine conclusivo del quadriennio formativo al 31 Dicembre 2023, anche il termine per l’invio della autocertificazione è rimandato alla fine del gennaio 2024.

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