Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

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Newsletter n. 38 del 4 ottobre 2024

Newsletter OMCeO Modena

 

 

 

 

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

Grande soddisfazione, per l’approvazione del Decreto-legge che introduce nuove misure urgenti per contrastare la violenza nei confronti degli operatori sanitari e il danneggiamento delle strutture. Il decreto adotta finalmente l’estensione dell’arresto in flagranza differita anche alle violenze operate nei confronti dei professionisti sanitari o comunque nelle strutture sanitarie, attraverso un filmato, una videoregistrazione o qualsiasi altro strumento che consenta di poter individuare l’aggressore. Come noto, l’arresto in fragranza differita dà la possibilità al personale di pubblica sicurezza di poter arrestare entro le 48 ore il soggetto che ha procurato violenza e quindi di assicurarlo alla giustizia.
Vengono introdotte anche multe pecuniarie fino a 10.000 euro per chi produce qualsiasi tipo di violenza e di distruzione di suppellettili o di ambienti nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

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REGIONE EMILIA ROMAGNA

Pubblicazione Graduatorie Regionali PROVVISORIE Medicina Generale, Pediatria di libera scelta e Specialistica Ambulatoriale Interna valevoli per l'anno 2025

Si comunica che le graduatorie regionali provvisorie per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta valevoli per l'anno 2025 sono pubblicate nel BUR - parte terza - n.304 del 30
Nel medesimo numero sono pubblicate anche le graduatorie provvisorie per gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) valevoli per l’anno 2025.
Si evidenzia che, così come previsto all’art.19, comma 5 dell’ACN per la Medicina Generale 04.04.2024 e all’art.19, comma 6 dell’ACN per la Pediatria di Libera Scelta 25.07.2024, nonché all’art. 19, comma 9 dell’ACN per la Specialistica Ambulatoriale Interna 2024 vigente, i medici che vorranno presentare istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria avranno a disposizione 15 giorni. Pertanto, la scadenza per la presentazione di tali istanze è fissata nel 15 ottobre p.v.

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FNOMCEO

Aborto: “I medici vicini alle persone, rendono possibile l’applicazione della Legge nel rispetto della libertà di ognuno”

“I medici sono sempre vicini alle persone che soffrono, che hanno bisogno del loro aiuto. Nel caso specifico, svolgono questo delicato compito rendendo possibile l’applicazione di una Legge dello Stato, la 194/78. Una legge che prevede il rispetto della salute e della dignità della donna e della libertà sia della donna che del medico. Il professionista ha infatti la facoltà di avvalersi dell’obiezione di coscienza, libera scelta personale che non deve diventare elemento di giudizio o discriminazione”.
Così il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, il giorno dopo l’intervista del Pontefice sull’aereo che lo riportava a Roma dal suo viaggio apostolico in Belgio, durante la quale ha definito l’aborto ‘un omicidio’ e i medici che lo praticano ‘dei sicari’.
“Abbiamo voluto riflettere – sottolinea Anelli – prima di intervenire. Comprendiamo le ragioni del Santo Padre, che esprime il punto di vista della Chiesa universale e che richiama valori che sono radicati nelle coscienze. Nel nostro Paese i medici sono chiamati a svolgere un compito stabilito per legge senza obblighi o costrizioni, ma con la dovuta sensibilità e la vicinanza alla persona, nel pieno rispetto della dignità umana. Il rispetto di ogni persona, delle sue opinioni, delle sue convinzioni, delle sue scelte è la parte più nobile della nostra Professione, che in qualche maniera si avvicina all’invito alla Misericordia più volte richiamato dal Santo Padre, oltre che ai valori espressi dalla nostra Costituzione”.
“La Legge 194 è una Legge dello Stato – conclude Anelli – e, come tale, è dovere di tutti i cittadini rispettarla e applicarla. Come ricorda, del resto, anche il nostro Codice deontologico che, all’articolo 43, da una parte, vieta l’esecuzione di interventi fuori dall’ordinamento vigente, e soprattutto a scopo di lucro; dall’altra garantisce l’obiezione di coscienza, sempre nell’ambito e nei limiti dell’ordinamento, che non esime il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna”.

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CORTE COSTITUZIONALE

Sent. 29/07/2024, n.153 – Dirigenti medici – attività libero professionale intramuraria (ALPI)

La Corte Costituzionale rileva che il legislatore della regione Liguria, con l’art. 47, comma 1, della legge reg. Liguria n. 20 del 2023, ha adottato una previsione dichiaratamente volta a consentire alle strutture private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale, di avvalersi dell’operato dei dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che abbiano optato per il regime di attività libero professionale intramuraria, costituendo una delle soluzioni straordinarie, ancorché temporanee, imposte dall’attuale situazione di arretrato nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, che si è venuta a creare a seguito dell’emergenza Covid-19, adottate in parziale deroga al vigente quadro normativo nazionale.
Appare, pertanto, evidente che tale legislatore regionale, con la citata disposizione, nel consentire, sia pure in via transitoria e comunque fino all’anno 2025, ai dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il con il Servizio sanitario regionale, che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, di operare nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale, ha inteso disattendere il divieto di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, nonché il connesso principio di esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario con il servizio sanitario pubblico, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.. Anche allorquando, infatti, è stata transitoriamente introdotta, in considerazione della carenza degli spazi disponibili, la possibilità di un’ALPI “allargata” e si è consentito al direttore generale di assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall’azienda spazi sostitutivi, includendovi anche gli studi professionali privati, è stata sempre ribadita l’espressa esclusione delle strutture sanitarie private accreditate.
A cura dell’ufficio legislativo della FNOMCeO

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ENPAM

Specialisti esterni: il contributo del 4% slitta al 20 dicembre

L’Enpam ha rinviato al 20 dicembre il termine ultimo per versare il nuovo contributo del 4 per cento a carico degli specialisti esterni che esercitano in strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
Lo slittamento della scadenza servirà a dare più tempo a professionisti e società per far valere il tetto al contributo introdotto dalla Fondazione.
Come deliberato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, infatti, i medici e gli odontoiatri potranno chiedere di limitare il pagamento del contributo aggiuntivo in modo che l’importo non superi un decimo del compenso ricevuto dalla struttura (oppure un ventesimo del compenso nel caso di pensionati).
Sul nuovo contributo previdenziale introdotto dall’Enpam si è già espresso il Tribunale del lavoro di Roma, che ne ha riconosciuto la legittimità.
Le modalità operative per versare il contributo del 4% verranno rese note dall’Enpam in tempo utile per la scadenza dei termini di pagamento.

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ENPAM

Calamità naturali, aumentati gli importi degli aiuti a medici e dentisti

Con il 2024 è salito a oltre 20mila euro l’importo che l’Enpam può rimborsare per i danni ai beni immobili (studio o prima casa) o mobili (come ad esempio automezzi, computer o attrezzature) appartenenti a medici e odontoiatri.
Il contributo a fondo perduto, che può essere pagato se viene proclamato lo stato di calamità naturale, può arrivare precisamente a 20.595 euro. Inoltre è esente da tasse e non è vincolato a soglie di reddito. Sono rimborsati i danni ai beni immobili (prima abitazione o studio professionale) di proprietà e in comproprietà (in modo proporzionale alla quota di possesso).
In aggiunta, l’Ente dei medici e dei dentisti può accollarsi fino al 75 per cento degli interessi sui mutui edilizi accesi da iscritti e familiari superstiti per ricostruire la casa o lo studio danneggiati.
Per i sanitari che svolgono la libera professione sono previsti aiuti aggiuntivi. L’Enpam elargisce loro un contributo di oltre 2.883 euro al mese (calcolati a giornate) per ogni giorno di interruzione forzata del lavoro, cioè nel caso in cui i danni provocati dalla calamità rendano impossibile al 100 per cento lo svolgimento della propria attività.
Per chi contribuisce alla Quota B c’è anche la possibilità di un sussidio extra, fino a 6.178 euro.
Le domande di aiuto economico, complete della documentazione richiesta, possono essere presentate tramite gli Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri entro un anno dalla proclamazione dello stato di calamità per le aree colpite.
Hanno diritto agli aiuti anche i pensionati Enpam e gli eventuali familiari superstiti.

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