Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

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Newsletter n. 45 del 13.12.2025

Newsletter OMCeO Modena

 

 

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

Numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2023/2026

Pubblicato sulla G.U. n.274 del 22-11-2024 il Decreto 30 agosto 2024 “Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2023/2026 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l’anno accademico 2023/2024”. Per il triennio accademico 2023/2026 il fabbisogno dei medici specialisti da formare è determinato in 14.576 unità per l’anno accademico 2023/2024, in 14.615 unità per l’anno accademico 2024/2025 ed in 14.575 unità per l’anno accademico 2025/2026.

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AVVISO IMPORTANTE

Chiarimenti in merito a sanzioni amministrative erogate dai NAS

Giungono all’attenzione del nostro Ordine diverse richieste di chiarimenti in merito a sanzioni amministrative erogate dai NAS per illecito amministrativo in merito a compilazione incompleta di ricette mediche. La sanzione trova riferimento normativo nella violazione di cui all’art. 148 comma 9 del D.Lgs 24.04.2006, n. 219 (Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1 dell'articolo 89 senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro) per avere prescritto un medicinale di cui al comma art. 89 del D.Lgs 219/2006, senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo (Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure).
I farmaci a cui fa riferimento il comma 1) dell’art. 89 sono da individuare nella Tabella n. 5 della Farmacopea Ufficiale Italiana (F.U.) XII edizione

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ENPAM

Acconti di fine anno per la deducibilità fiscale

Per beneficiare dei vantaggi della deducibilità fiscale, gli iscritti che stanno pagando un riscatto, a fine anno, possono fare versamenti in più rispetto alle rate previste dal piano di pagamento scelto, ma sempre nei limiti della cifra totale da versare. Chi invece ha fatto domanda di riscatto può versare un acconto anche se non ha ancora ricevuto la proposta da parte degli uffici.
I versamenti aggiuntivi e gli acconti vanno fatti con bonifico a favore di:
Fondazione Enpam, IBAN: IT34 E 05034 11701 000000003350
causale: cognome, nome, codice Enpam, tipologia di riscatto e fondo.

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ENPAM

Preconsuntivo 2024: avanzo di quasi mezzo miliardo

L’ Assemblea nazionale dell’Enpam, l’Ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, ha approvato all’unanimità il bilancio preconsuntivo del 2024. Sulla base dei dati rilevati si prevede di chiudere l’anno in corso con un avanzo di circa 484 milioni di euro. Un risultato che ribalta le previsioni, che erano negative per 84 milioni di euro.

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FONDOSANITA’

Il Fondo pensione complementare per gli esercenti le Professioni Sanitarie

Riceviamo e pubblichiamo
Termini per adesioni e contribuzioni -  Fondo garantirà l’inserimento nell’anno in corso delle adesioni pervenute sulla modulistica conforme con i necessari documenti allegati, entro e non oltre il 17 dicembre 2024. Le adesioni pervenute successivamente al 17 dicembre saranno inserite nell’anno 2025.
Si specifica che sarà possibile effettuare il versamento del contributo volontario solo ad adesione convalidata.
I contributi che perverranno al Fondo entro il 27 dicembre 2024 saranno riconciliati nell’anno in corso.
Ai fini della deduzione, il Fondo provvederà ad emettere la certificazione fiscale a tutti gli aderenti i cui versamenti perverranno nella casse del Fondo entro il 31 dicembre 2024.
I versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, ma non pervenuti al Fondo entro il termine di cui sopra, saranno comunque deducibili dall’aderente ma il Fondo non potrà emettere la certificazione fiscale.
Ad ogni buon conto si consiglia di effettuare i versamenti entro il 20 dicembre 2024.

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REGIONE EMILIA ROMAGNA

Delibera n. 1919-2023 applicazione della L.R. n. 22-2019 - Procedure in materia di autorizzazione delle attività sanitare e comunicazione di svolgimento di attività sanitarie

Nuove disposizioni del 30.09.2024: adozione nota interpretativa e ulteriore proroga dei termini al 31.12.2024
Alla luce di vari approfondimenti che hanno portato all’adozione della nota interpretativa del Coordinatore regionale per l’Autorizzazione e l’Accreditamento in materia di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria e tenuto anche conto degli eventi meteorologici che hanno colpito il nostro territorio (per cui è in corso il riconoscimento di calamità naturale), si è ritenuto opportuno riconoscere l’anno 2024 come periodo di transizione per l’applicazione della D.G.R. n.1919/2023.
Proroga al 31 dicembre 2024
È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria per tutti gli studi professionali/studi associati/polistudi, che dovranno utilizzare il Modulo 8 bis nella versione aggiornata, siano essi:
esistenti al 20/12/2023;
equiparati a quelli esistenti 
avviati dopo il 20/12/2023 e in esercizio dopo tale data che non abbiano ancora presentato la prescritta Comunicazione in attesa dei chiarimenti forniti con la nota interpretativa del 30 settembre 2024
Proroga al 31 dicembre 2025
É prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l’adeguamento ai requisiti (non derogabili) degli studi professionali/studi associati/polistudi sopra citati, esclusi i casi in cui, a seguito di controlli, sia accertata la presenza di condizioni che possano pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, comma 3, L.R. n. 22/19).
Nuovi studi professionali/associati/polistudi
A partire dal 01/01/2025, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l’attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione e dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR n.1919/2023 e relativa nota interpretativa.
 
Solo per quesiti relativi alla materia non reperibili nella documentazione già disponibile sul sito della Regione Emilia Romagna, è stata predisposta la casella di posta comunicazioneattivitasan@regione.emilia-romagna.it

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REGIONE EMILIA ROMAGNA

Linee di indirizzo in materia di vigilanza sui dispostivi medici

Si riporta l’aggiornamento del documento di cui sopra redatto dalla Rete Regionale Referenti Vigilanza Dispositivi Medici con l’approvazione della Commissione Regionale Dispositivi Medici e la condivisione con le Commissioni Dispositivi Medici di Area Vasta - Ausl Romagna. Il presente documento è rivolto a tutti i professionisti che operano nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS, AUSL, Strutture private accreditate e non accreditate, farmacisti operanti nelle farmacie convenzionate pubbliche e private e parafarmacie della Regione Emilia-Romagna, medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS).

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