Cos’è l’ E.C.M.

Cos'è l' E.C.M.

L'ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

ECM - Prorogato al 2028 il termine per recuperare i crediti del triennio 2023-2025

La Legge 27 febbraio 2026, n. 26 ha introdotto una novità rilevante nella disciplina della formazione continua in medicina (ECM). La nuova disposizione consente ai professionisti sanitari di recuperare eventuali crediti mancanti del triennio 2023-2025 fino al 31 dicembre 2028. La misura è stata introdotta con l’art. 5, comma 9-bis, che interviene sulla disciplina transitoria relativa alla maturazione dei crediti ECM.
Il nuovo triennio ECM parte comunque dal 2026.
In pratica:
è possibile recuperare eventuali debiti del triennio 2023-2025 fino al 2028
rimane l’obbligo di maturare anche i crediti previsti per il triennio 2026-2028
Gli iscritti possono verificare la propria situazione ECM accedendo alla propria area riservata sul portale Co.Ge.A.P.S.: https://application.cogeaps.it/login/
Si ricorda che eventuali esoneri ed esenzioni non sono automatici, ma devono essere richiesti dal professionista attraverso il portale Co.Ge.A.P.S.

Visualizza la normativa

News 2024: manuale sulla formazione continua del professionista

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato l'aggiornamento del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario che recepisce tutte le delibere finora adottate.
Le modifiche apportate riguardano principalmente la formazione individuale (quella non erogata dai Provider) per soddisfare le maggiori esigenze di aggiornamento evidenziate in questi ultimi anni.
La nuova versione del Manuale è entrata in vigore dal 25 marzo u.s.
Tutti gli allegati ai quali si fa riferimento sono scaricabili dal sito di AGENAS

https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx

Proroga termini recupero e spostamento crediti ECM

Delibera per il recupero del debito formativo 2020-2022 e in materia di "crediti compensativi" (delibera 3 luglio 2025)

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 3 luglio 2025, ha approvato la delibera per il recupero del debito formativo 2020/2022 e in materia di crediti compensativi relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022. 

(Recupero triennio 2020-2022 – download documento)
L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2026.

(Crediti compensativi – download documento)
I “crediti compensativi” sono i crediti utili al soddisfacimento dell’obbligo formativo, eccedenti l’obbligo formativo individuale e finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio. Per i professionisti sanitari che non hanno assolto all’obbligo formativo individuale nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022, la certificazione per i suddetti trienni è subordinata al conseguimento di un numero di crediti compensativi, pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa. Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028. Ai fini della certificabilità, gli eventuali crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017- 2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 sono utilizzati dagli Ordini, per il tramite della piattaforma Cogeaps, per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-20221 .

(Premialità – download documento)
I professionisti sanitari che alla data di pubblicazione della presente delibera risultino certificabili per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, riceveranno un bonus di 20 crediti da imputarsi al triennio 2023/2025 e 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028. Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio. Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio. Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

https://ecm.agenas.it/Comunicati/2025/07/09/09072025-delibera-per-il-recupero-del-debito-formativo-2020-2022-e-in-materia-di-crediti-compensativi

scadenze ECM

 

 

Debito formativo per il triennio 2026 - 2028

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua,  ha approvato la delibera sull’obbligo formativo per il triennio 2026 - 2028 che sarà è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni. Nella riunione del 20 novembre 2025, la Commissione ha approvato anche la delibera in materia di dossier formativo per lo stesso triennio.
https://ecm.agenas.it/Comunicati/2025/11/20/delibera-in-materia-di-dossier-formativo-2026-2028

 

Professionisti Sanitari cancellati e re-iscritti all'Ordine

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 20 novembre 2025, ha adottato specifiche disposizioni in materia di professionisti sanitari che procedono alla cancellazione o alla successiva reiscrizione presso il rispettivo Ordine professionale, come dettagliato nella delibera che si riporta di seguito.

https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-n-5-del-2025-signed-signed-1.pdf

ECM e sanitari in quiescenza - Agenas fornisce chiarimenti in merito

Determina CNFC del 14.12.2021

Il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione ai professionisti over 70 di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l’attività in modo saltuario mentre, in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione

Per quanto riguarda l’esenzione dall'acquisizione dei crediti ECM per i professionisti che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale - citata nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario lett. o) par. 4.2 - è stato chiarito il termine “saltuariamente”. La Commissione ha inteso definire come saltuaria l’attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.

Se il professionista, collocato in quiescenza, dovesse riprendere l’attività professionale e venisse meno il requisito della saltuarietà, lo stesso sarebbe di nuovo sottoposto all’intero obbligo formativo individuale triennale.

Si riporta di seguito la procedura da utilizzare per la revoca dell'esenzione.

Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile

Si comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 07/07/2016, ha deliberato che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti verranno applicate a tutti gli operatori sanitari.

Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.

Resta invariato l'obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario.

 

Certificazione ECM

Il professionista sanitario può conoscere in qualsiasi momento il numero di crediti formativi maturati e l’assolvimento o meno dell’obbligo formativo con specifica procedura informatica collegandosi al link www.cogeaps.it con utilizzo di SPID o CIE e accedendo al proprio profilo personale.
Può inoltre richiedere al proprio Ordine di appartenenza l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo (certificato rilasciato in marca da bollo da € 16.00).
Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

Si ricorda che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e 47 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Ultimo aggiornamento

12 Marzo 2026, 09:22

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