T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro definito con il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (pubbl G.U. 30/04/2008, n. 101, S.O. n. 10
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del T.U.(entrato in vigore il 15.5.2008), dovranno essere conseguiti crediti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Ciò implica che il medico competente per il restante 30% potrà partecipare ad eventi formativi aventi ad oggetto materie differenti dalla medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. In alcuni casi i medici competenti incontrano delle difficoltà alla partecipazione ad eventi ECM in ragione della diversa specializzazione in loro possesso. Ciò genera una evidente incongruenza sistematica laddove tali professionisti sanitari, da un lato, sono già in rapporto di servizio con enti istituzionalmente preposti allo svolgimento delle attività di cui sopra, dall’altro, ove si avallasse l’impedimento della partecipazione agli eventi ECM ora citati, gli stessi professionisti non potrebbero più svolgere l’attività per cui sono stati assunti.
Pertanto, premesso che si ritiene opportuno consentire ai professionisti sanitari in questione la partecipazione ai corsi di aggiornamento ECM, il Comitato di Presidenza ha ritenuto essere sufficiente che il professionista sanitario “medico competente” produca al “provider” un’autocertificazione in cui attesta il ruolo ricoperto all’interno dell’azienda (Dlgs n. 81/2008) per essere legittimato alla partecipazione sia di corsi specifici e inerenti all’incarico ricoperto che di corsi rivolti ad alti obiettivi e tematiche formati.
La stessa regola va applicata anche ai medici dipendenti INAIL che partecipano ad eventi di medicina legale non essendo possessori del titolo di specialista.